Con la pubblicazione nella G.U. n. 19 del 25 gennaio 2010, è entrato in vigore il decreto ministeriale che stabilisce i criteri per la programmazione dei percorsi formativi destinati ai proprietari dei cani. I corsi sono finalizzati ad informare correttamente i proprietari sulle loro responsabilità, in maniera da prevenire comportamenti eventualmente pericolosi da parte dei cani. I percorsi sono stati istituiti con l’Ordinanza del 23 marzo 2009, con cui il ministero del Lavoro, salute e politiche sociali ha indicato le misure a cui devono attenersi i proprietari e detentori di cani a tutela dell’incolumità pubblica. Fonte: Ministero del lavoro, salute e politiche sociali Cani, nuove regole a tutela dell’incolumità pubblica E’ entrata in vigore il 23 marzo 2009, giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un’ordinanza urgente con cui il ministero del Lavoro, salute e politiche sociali ha indicato le misure a cui devono attenersi i proprietari e detentori di cani a tutela dell’incolumità pubblica. Il principio espresso in via preliminare è che “il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso”. Viene precisato, inoltre, che non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell’appartenenza ad una razza o ai suoi incroci, pertanto non ha più validità l’elenco delle razze canine a rischio di aggressività, contenuto nell’ordinanza del gennaio 2008, sostituita dalla presente. L’ordinanza istituisce percorsi formativi per i proprietari di cani, con rilascio di patentino; i criteri per la programmazione di tali percorsi sono in vigore dal 25 gennaio 2010, con la pubblicazione in G.U. del relativo decreto ministeriale. I percorsi, le cui spese sono a carico dei proprietari stessi, saranno organizzati dai comuni, che, sulla base dell’Anagrafe canina ed in collaborazione con il Servizio Veterinario, decideranno in quali casi il percorso formativo è da ritenersi obbligatorio. In base all’ordinanza proprietario o detentore del cane devono: utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore; assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive; raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse, quando conducono l’animale in ambito urbano. Sono vietati tutti i comportamenti che possano esaltare l’aggressività del cane, come addestramenti mirati a questo fine, il taglio delle orecchie, la rescissione delle corde vocali o altri interventi chirurgici: questi sono consentiti solo nel caso abbiano finalità curative, altrimenti sono da considerarsi maltrattamento e puniti dalla legge penale. Fonte: Ministero del lavoro, salute e politiche sociali

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